Tempi medi di erogazione dei servizi

A partire dalla Legge 241/90 la normativa italiana ha più volte disciplinato la materia che stabilisce i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a concludere i procedimenti con provvedimenti espressi.

Fatti salvi termini diversi, previsti da regolamenti interni alle amministrazioni o dalla legge stessa, viene indicato un termine generale di 30 giorni per la conclusione del procedimento, stabilendo anche una specifica responsabilità in capo all’amministrazione nel caso di mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti.

Data di creazione: 06/05/2024
Data di ultima modifica: 31/05/2024